Art. 6. Conferimento dell'incarico L'incarico temporaneo sara' conferito dal direttore generale alle condizioni e norme previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, fatte salve eventuali successive disposizioni in materia, sulla base del parere di una apposita commissione di esperti nominata con le modalita' ed i criteri previsti dal secondo comma dell'art. 15-ter citato. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. L'incarico ha durata quinquennale, salva possibilita' di rinnovo (previa verifica) nell'eventualita' di piu' lunga assenza del titolare e ferma restando l'automatica risoluzione anticipata in caso di rientro del titolare prima del termine.