Art. 6.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico temporaneo sara' conferito dal direttore generale alle
condizioni  e norme previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992,  come  modificato  dal  decreto legislativo n. 229/1999,
fatte  salve eventuali successive disposizioni in materia, sulla base
del  parere  di  una  apposita commissione di esperti nominata con le
modalita'  ed  i  criteri previsti dal secondo comma dell'art. 15-ter
citato.
    La   commissione   predisporra'   l'elenco  degli  idonei  previo
colloquio   e   valutazione   del   curriculum   professionale  degli
interessati.
    La  data  e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno al recapito
indicato nella domanda.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
    L'incarico  ha durata quinquennale, salva possibilita' di rinnovo
(previa   verifica)  nell'eventualita'  di  piu'  lunga  assenza  del
titolare e ferma restando l'automatica risoluzione anticipata in caso
di rientro del titolare prima del termine.