Art. 8. Esito delle prove ed ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli e nelle singole prove scritte. Il colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30. Nel corso del colloquio si procedera' alla prova per l'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate al precedente art. 6. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.