Art. 10. Titoli di precedenza o preferenza I candidati che abbiano superato le prove di esame, i quali intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che abbiano titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta' dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata all'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo quello del ricevimento dell'apposita comunicazione. Dai documenti dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.