Art. 10.


                  Titoli di precedenza o preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove di esame, i quali
intendano  far  valere  i  titoli di precedenza e preferenza previsti
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  che  abbiano titolo per usufruire dell'elevazione del
limite  massimo  di eta' dovranno presentare o far pervenire, a mezzo
raccomandata  all'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, via
di  Ripetta, 246  -  00186  Roma,  i  documenti,  in  carta semplice,
attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio
di  giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  quello del
ricevimento dell'apposita comunicazione.
    Dai  documenti  dovra' risultare il possesso dei titoli alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.