Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente art. 8, riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti delle preferenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sara' approvata con apposito provvedimento. La graduatoria dei vincitori verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.