Art. 11.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente
art. 8,  riportata  da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
di  punti  delle  preferenze  previste  dall'art. 5,  del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, sara' approvata con apposito provvedimento.
    La  graduatoria  dei  vincitori  verra' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.