Art. 14.


                        Trattamento economico

    Ai  vincitori del concorso ammessi all'impiego sara' corrisposto,
dalla  data  dell'effettiva  assunzione  in  servizio, il trattamento
corrispondente  alla  posizione  economica,  ai sensi della normativa
vigente, con riferimento alla specifica modalita' di assunzione.