Art. 7.


                           Diario d'esame

    La  data  di  svolgimento  dell'eventuale prova selettiva o delle
prove  scritte  sara' fissata con successivo provvedimento, che sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - n. 93 del 28 novembre 2000.
    Con  le  stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi   non   sia  possibile  determinare  data  e  luogo  di
svolgimento  del  test  o  delle  prove  scritte  - viene indicata la
Gazzetta  Ufficiale  sulla  quale  tale  avviso sara' successivamente
pubblicato.
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    I candidati dovranno presentarsi nella sede d'esame, nel giorno e
nell'ora  stabiliti  per  l'effettuazione  della prova selettiva o di
quelle cui al precedente art. 6.
    La  mancata  presentazione  dei candidati nella sede di esame nel
giorno  e  nell'ora  indicati  nell'avviso  di  cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita':
      a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio in carta
legale,  provvista della firma del candidato, autenticata dal sindaco
o dal notaio;
      b) tessera postale;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita',
      f) porto d'armi;
      g) tessera  di  riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello  Stato  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851;
      h) ogni  altro documento personale di riconoscimento, munito di
fotografia,  che  sia  ritenuto  idoneo  da  parte  della commissione
esaminatrice.