Art. 7. Diario d'esame La data di svolgimento dell'eventuale prova selettiva o delle prove scritte sara' fissata con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 93 del 28 novembre 2000. Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data e luogo di svolgimento del test o delle prove scritte - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'effettuazione della prova selettiva o di quelle cui al precedente art. 6. La mancata presentazione dei candidati nella sede di esame nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera' l'esclusione dal concorso degli stessi. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale, provvista della firma del candidato, autenticata dal sindaco o dal notaio; b) tessera postale; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta d'identita', f) porto d'armi; g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851; h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.