Art. 8.


            Esito delle prove ed ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
    I  candidati  ammessi  alla  prova orale saranno avvertiti almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nella valutazione dei titoli e nelle singole prove scritte.
    Il  colloquio  s'intende  superato  con  una  votazione di almeno
21/30.
    Nel   corso   del   colloquio   si   procedera'  alla  prova  per
l'accertamento   della  conoscenza  di  una  delle  lingue  straniere
indicate al precedente art. 6.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  della  votazione conseguita nel
colloquio.