Art. 9.


               Titoli valutabili ai fini del concorso

    In  aggiunta  alla  votazione  complessiva  di  cui al precedente
art. 8,  la  commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo
di 10/30 per i titoli che i concorrenti ritengano presentare.
    Non  saranno  valutati  i  titoli  che  per  qualsiasi motivo non
vengano  trasmessi  entro il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto, agli
interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali.
    I dieci punti da attribuire alla valutazione dei titoli rientrano
nelle seguenti categorie:
      titoli  di  studio ed assimilabili, fino a punti tre (a ciascun
titolo  della  categoria  non  puo'  essere  assegnato  un  punteggio
superiore a punti 0,50);
      titoli  di  servizio,  fino  a punti quattro (un punto per ogni
anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi);
      titoli  scientifici,  fino  a punti due (a ciascun titolo della
categoria  non  puo'  essere assegnato un punteggio superiore a punti
0,50);
      altri  titoli,  fino  a  punti  uno  (a  ciascun  titolo  della
categoria  non  puo'  essere assegnato un punteggio superiore a punti
0,25).