Art. 9. Titoli valutabili ai fini del concorso In aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 10/30 per i titoli che i concorrenti ritengano presentare. Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non vengano trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto, agli interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali. I dieci punti da attribuire alla valutazione dei titoli rientrano nelle seguenti categorie: titoli di studio ed assimilabili, fino a punti tre (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,50); titoli di servizio, fino a punti quattro (un punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi); titoli scientifici, fino a punti due (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,50); altri titoli, fino a punti uno (a ciascun titolo della categoria non puo' essere assegnato un punteggio superiore a punti 0,25).