IL PRESIDENTE

    Vista   la   legge   11 febbraio   1994,   n. 109,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che ha istituito l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, quale autorita' indipendente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
1994,   n. 554,   art. 3,   che  disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita' stessa;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 11;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27 aprile  1999  con  il  quale e' stato istituito il ruolo del
personale dell'Autorita' predetta;
    Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  le  procedure per
l'inquadramento  del  personale  in  attuazione  delle  procedure  di
mobilita'   di   cui  al  capo III  del  citato  decreto  legislativo
n. 29/1993  cosi'  come  previsto dall'art. 5, commi 5 e 5-bis, della
citata legge n. 109/1994.
    Considerato  che  i relativi posti sono stati accantonati fino al
termine delle procedure di mobilita';
    Considerato  che  gli  stessi  articoli  5  e  5-bis  della legge
n. 109/1994  dispongono  che  i  restanti posti devono essere coperti
mediante procedure concorsuali;
    Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  dell'Autorita', assunte
nelle sedute del 19 luglio e 30 agosto 2000;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
per  il  profilo professionale funzionale statistico, area funzionale
C,  posizione economica C2, nei ruoli dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici.
    Sui  posti  a  concorso  si  applica  la  riserva  prevista dagli
articoli  7  e  8  della  legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il
diritto al lavoro dei disabili).
    A  norma  dell'art. 19  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e
dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196,  il  20%  dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva
prolungata  e  ai  volontari  specializzati  delle  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma
contratta.
    L'insieme  delle  riserve  di posti eventualmente applicabili non
puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
    Nella  formazione  della graduatoria saranno applicate, a parita'
di  punteggio,  le  disposizioni  di legge che stabiliscono titoli di
preferenza  nei  concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati
ammessi alle prove orali, dovranno presentare i documenti comprovanti
il  possesso  dei titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di
punteggio.
    Tali  titoli  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    Coloro  i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve
o   preferenze   a   parita'  di  punteggio  debbono  farne  espressa
dichiarazione  nella  domanda di partecipazione al concorso. Nel caso
di  mancata  dichiarazione  in  tal  senso non vi sara' ammissione al
beneficio.