Art. 12. Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare direttamente, o ad inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, i seguenti documenti in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando: a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di eta' o alla esenzione dello stesso, devono produrre documenti atti a comprovare tale diritto; c) certificato di cittadinanza italiana; d) certificato attestante che il candidato e in godimento dei diritti politici, ovvero che non e' incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; e) certificato generale del casellario giudiziale; f) documento relativo agli obblighi militari e cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato; g) certificato rilasciato dall'unita' sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonche' copia integrale dello stato matricolare. I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g), del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni. I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato di poverta', ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresi', facolta' di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare. Nel predetto termine di trenta giorni, i candidati, sotto la propria responsabilita', devono dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. I candidati sono tenuti altresi' a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia' presentati.