Art. 10.


                  Restituzione della documentazione

    I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata.  Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale   contenzioso   in  atto.  Trascorso  tale  termine  questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.