Art. 3.


                 Domanda e termine di presentazione

    La  domanda  di ammissione alla procedura deve essere indirizzata
al  magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Messina, piazza
S.  Pugliatti  n. 1  -  98122 Messina e redatta in carta semplice, su
apposito  modello - Allegato B - che fa parte integrante del presente
bando.
    La  domanda puo' essere presentata anche utilizzando la fotocopia
della   pagina   della   Gazzetta  Ufficiale  in  cui  e'  pubblicato
l'allegato B,   fac-simile  della  domanda,  purche'  sia  chiara  ed
integrale.  In  ogni  caso  la domanda deve essere scritta a macchina
ovvero in stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile.
    La   domanda  deve  essere  presentata  direttamente  o  a  mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di  giorni  trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale.
    La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro  a  data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in
considerazione  le  domande  non  sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici  e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato
    Tutte  le  comunicazioni  riguardanti la procedura di valutazione
comparativa  indetta  con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati   a   mezzo  di  raccomandata  con  tassa  a  carico  del
destinatario.
    I  candidati  sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli
di  cui  al  successivo  art. 5  che  ritengono  utili  ai fini della
valutazione  da  parte della commissione esaminatrice, il certificato
delle  votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello
di  laurea, nonche' il curriculum della propria attivita' scientifica
(dottorato  di  ricerca o curriculum scientifico-professionale idoneo
per   lo   svolgimento  di  attivita'  di  ricerca),  l'elenco  delle
pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    I  candidati  possono  altresi  dimostrare il possesso dei titoli
sopra   indicati   mediante   la   forma   di  semplificazione  delle
certificazioni  amministrative  consentite  dalla  legge  n. 15/1968,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998 -
(modulo C allegato).
    Le   stesse  modalita'  previste  per  i  cittadini  italiani  si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   europea.   I   cittadini
extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le  disposizioni del
regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  1989, n. 223,
possono   utilizzare   le   dichiarazioni   sostitutive   in   parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali  certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni,  che debbono essere
comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili
se  presentate  in  forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non
presuppongono l'avvenuta pubblicazione). L'amministrazione non assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente o da
mancata,  oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.