Art. 7.


                Conferimento dell'assegno di ricerca

    Al  candidato  che  ha  avuto la migliore valutazione comparativa
verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato,
un  assegno  per  la  durata  di  quattro  anni  sotto  riserva degli
accertamenti dei requisiti prescritti.
    All'atto   della   stipula   del   contratto   lo  stesso  dovra'
sottoscrivere   dichiarazione   di   non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  ostative  previste  dal  precedente art. 2; se trovasi in
servizio  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 2,
quinto  comma, dovra' altresi dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
    Gli  assegni  sono  rinnovabili  compatibilmente  con la verifica
della  copertura  finanziaria  da  parte  degli  organi accademici di
governo, con le modalita' di cui al successivo art 8.
    L'importo  degli  assegni  e'  annualmente stabilito dagli organi
accademici.  In  accordo  a  quanto  detto  negli  articoli 1 e 2 del
decreto  ministeriale  11 febbraio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del
10  aprile  1998),  l'importo, comprensivo di tutti gli oneri, dovra'
essere  compreso fra un limite minimo di lire 25 milioni ed un limite
massimo  di  lire  30  milioni  e  puo'  essere graduato entro questi
limiti, in relazione anche alla valutazione dell'attivita' svolta. In
prima  applicazione  l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e'
determinato in L. 28.500.000, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Universita'.
    L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
    Ad  esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4  della  legge  n. 476  del  13 agosto  1984,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni;   in   materia  previdenziale,  le
disposizioni  di  cui  all'art. 2,  comma  26  e seguenti della legge
n. 333 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
    L'assegnista e' tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni.
    La  collaborazione  e'  svolta  in condizioni di autonomia, senza
orario di lavoro predeterminato.
    L'assegnista non puo' svolgere attivita' didattica universitaria,
salvo quella seminariale relativa al settore scientifico-disciplinare
in cui si estrinseca il rapporto di collaborazione alla ricerca.
    L'assegnista  puo'  altresi'  far  parte  di commissioni di esami
universitari se cultore della materia.