Art. 9.


                        Stipula del contratto

    Il  candidato  che  ha avuto la migliore valutazione comparativa,
stipula   con   l'Universita'   un   contratto   che   disciplina  la
collaborazione  per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge n. 449/1997.
    Ove  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione il candidato che
precede   in  graduatoria  non  abbia  perfezionato  la  stipula  del
contratto  si  procedera',  alle  stesse condizioni, alla stipula del
contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva.
    Il  contratto  non  da' titolo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.