Art. 5. Conferimento dell'incarico
    L'incarico  sara' conferito dal direttore generale sulla base del
parere   espresso  da  parte  dell'apposita  commissione  di  esperti
nominata   con  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti  dal  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come integrato dal
decreto legislativo n. 229/1999.
    La   commissione   predisporra'   l'elenco  degli  idonei  previo
colloquio   e   valutazione   del   curriculum   professionale  degli
interessati.
    La  data  e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno al recapito
indicato nella domanda.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    La  mancata  presentazione  la  colloquio  equivale  a  rinuncia.
Secondo  quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 15-quinquies del
decreto   legislativo  n. 502/1992  gli  incarichi  di  direzione  di
struttura  semplice  o  complessa,  implicano  il  rapporto di lavoro
esclusivo.
    L'incarico   ha  durata  quinquennale,  da'  titolo  a  specifico
trattamento economico ed e' rinnovabile.
    Ai  sensi della normativa vigente l'assegnatario dell'incarico e'
tenuto   ad   acquisire   l'attestato   di   formazione   manageriale
frequentando   e  superando  specifico  corso  regionale  cosi'  come
previsto dall'art. 16-quinquies del decreto-legge n. 502/1992.
    Il  rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato  dal  direttore  generale, previa verifica (effettuata da un
collegio  tecnico  nominato  dal  commissario  stesso  ai sensi della
normativa    richiamata)    dell'espletamento    dell'incarico,   con
riferimento  agli  obiettivi  affidati ed alle risorse attribuite. Il
dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo specifico trattamento economico.