Art. 5. Conferimento dell'incarico L'incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base del parere espresso da parte dell'apposita commissione di esperti nominata con le modalita' ed i criteri previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come integrato dal decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Ai sensi della normativa vigente l'assegnatario dell'incarico e' tenuto ad acquisire l'attestato di formazione manageriale frequentando e superando specifico corso regionale cosi' come previsto dall'art. 16-quinquies del decreto-legge n. 502/1992. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica (effettuata da un collegio tecnico nominato dal commissario stesso ai sensi della normativa richiamata) dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.