Art. 11. La decorrenza delle borse di studio verra' stabilita dall'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali della delibera commissariale di cui ai precedente art. 9. L'assegnatario avra' l'obbligo di: a) iniziare, presso l'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano, puntualmente alla data indicata, l'attivita' prevista, seguendo le direttive impartite dal direttore dell'istituto o da un ricercatore delegato; b) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo della borsa. Potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento della borsa solo se dovute a cause di forza maggiore, debitamente comprovate, fermo restando che le interruzioni non possono superare complessivamente i quarantacinque giorni nell'arco dell'anno pena la decadenza dal godimento della borsa. I periodi di assenza non sono retribuiti e devono essere recuperati facendo slittare il termine di espletamento della borsa per un numero di giorni corrispondente alle assenze effettuate; c) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'istituto; d) presentare, alla fine della borsa, una relazione completa e documentata sul programma di tirocinio svolto, approvata dal direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano. L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del commissario dell'istituto, da adottarsi su proposta motivata del direttore.