Art. 11.
    La   decorrenza   delle   borse   di   studio   verra'  stabilita
dall'istituto  sperimentale  per  la  valorizzazione  tecnologica dei
prodotti agricoli di Milano successivamente all'approvazione da parte
del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali della delibera
commissariale di cui ai precedente art. 9.
    L'assegnatario avra' l'obbligo di:
      a) iniziare,    presso    l'istituto    sperimentale   per   la
valorizzazione   tecnologica   dei   prodotti   agricoli  di  Milano,
puntualmente  alla  data  indicata, l'attivita' prevista, seguendo le
direttive  impartite  dal direttore dell'istituto o da un ricercatore
delegato;
      b) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero   periodo   della   borsa.   Potranno   essere  giustificate
interruzioni  nello svolgimento della borsa solo se dovute a cause di
forza maggiore,   debitamente   comprovate,  fermo  restando  che  le
interruzioni  non  possono superare complessivamente i quarantacinque
giorni  nell'arco  dell'anno  pena  la  decadenza dal godimento della
borsa.  I  periodi  di  assenza  non  sono retribuiti e devono essere
recuperati  facendo  slittare  il termine di espletamento della borsa
per un numero di giorni corrispondente alle assenze effettuate;
      c) osservare   le   norme   interne  che  regolano  l'attivita'
dell'istituto;
      d) presentare,  alla fine della borsa, una relazione completa e
documentata   sul   programma  di  tirocinio  svolto,  approvata  dal
direttore    dell'istituto   sperimentale   per   la   valorizzazione
tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.
    L'assegnatario  che  non  ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti
obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze
o  non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato
decaduto  dal godimento della borsa con provvedimento del commissario
dell'istituto, da adottarsi su proposta motivata del direttore.