Art. 4. La borsa avra' la durata di dodici mesi e non e' rinnovabile o cumulabile con altre borse, ne' con analoghi assegni o sovvenzioni. Il suo godimento e' incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato. L'importo della borsa e' di L. 18.000.000 lorde complessive. La borsa sara' utilizzata presso la sede centrale dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano. Il godimento della borsa di studio non configura un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti. L'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli stipulera' un contratto di assicurazione per far fronte ad eventuali responsabilita' derivanti da infortuni nei quali il borsista possa incorrere a causa dell'espletamento della borsa di studio e da malattia derivante da eventuale infortunio. Le spese, riferite all'attivita' del borsista, (es.: laboratorio, spostamenti, ecc.) potranno gravare sull'area di ricerca cui la borsa di studio si riferisce. Le spese per gli spostamenti, comprese quelle di viaggio, saranno rimborsate sulla base della presentazione di idonea documentazione. Per le spese relative ai pasti dovra' essere rispettato il limite di L. 40.000 per un solo pasto e di L. 80.000 giornaliere complessive per i due pasti. Verranno altresi' rimborsate le spese di pernottamento in alberghi di categoria non superiori alla seconda.