Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    I  titoli  presentati  in allegato alla domanda di partecipazione
alla  selezione,  relativi al curriculum degli studi (inclusivo della
formazione   postlaurea),   alla   propria  attivita'  scientifica  e
professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere
esibiti,  in  carta  semplice  (in  originale  o  in  copia  conforme
all'originale.  La  conformita'  all'  originale  potra' risultare da
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato
ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 - ovvero autocertificazione).
    I  certificati  relativi  ai titoli dovranno essere rilasciati da
autorita'  e  uffici  competenti, essi dovranno contenere, oltre alle
generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla
loro valutazione; i certificati rilasciati dalle competenti autorita'
dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi
alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e debbono altresi'
essere   legalizzati   dalle   competenti  autorita'  diplomatiche  o
consolari  italiane  (laddove  il  candidato  non  intenda  avvalersi
dell'autocertificazione).
    I  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
    Non  saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti  dopo  il termine ultimo per la presentazione delle domande
di selezione.
    La  commissiorne disporra' di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
    Ai  titoli  e  pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al
30%; al colloquio il rimanente 70%.
    Prima  di  procedere  alla  valutazione dei titoli la commissione
stabilira'  i  criteri  oggettivi e predeterminati per la valutazione
degli stessi.
    L'amministrazione  non  assume  alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.