Art. 6.

                              Colloquio

    Il  colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la
commissione  ha  a  disposizione, e' volto ad accertare l'idoneita' a
svolgere  le  mansioni di collaborazione previste nell'art. 51, comma
1,  del  contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  1994-1997 con
particolare  riferimento  all'attivita' di supporto all'apprendimento
linguistico  in  forma di esercitazioni pratiche di conversazione, di
fonetica,  di  morfologia  e  di  sintassi,  Il  colloquio si intende
superato  se  il  candidato  ottiene  un punteggio pari o superiore a
42/1970.
    Il  colloquio  si  svolgera'  secondo  un  calendario  pubblicato
mediante  estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    La  suddetta  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli
effetti  per  cui  i  candidati,  che  non  avranno  ricevuto  alcuna
tempestiva  comunicazione  di  esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, in data e ora stabilita presso la
sede di esame indicata.
    I  candidati  sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un
documento di riconoscimento valido a norma di legge.
    Prima  dell'effettuazione del colloquio verra' data comunicazione
ai candidati del voto riportato nella valutazione dei titoli.
    La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli  costituira',  per  ciascun  candidato, il punteggio finale in
base  al  quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria
di merito.