Art. 8.

           Immissione in servizio e documentazione di rito

    Questa Universita' procedera' alla stipula di contratti di lavoro
subordinato,  di diritto privato, a tempo indeterminato o determinato
nei  limiti  e  con  le  modalita'  indicate al precedente art. 1 del
presente bando.
    Il   contratto  non  verra'  stipulato,  o  si  provvedera'  alla
risoluzione  del  rapporto gia' instaurato, se colui che regolarmente
invitato  non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento.
    Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  dovra'  effettuare  un  periodo  di prova di tre mesi;
invece  il  candidato  chiamato in servizio con contratto di lavoro a
tempo  determinato  dovra'  effettuare  un  periodo  di prova secondo
quanto disposto dall'art. 15 del regolamento per l'accesso a posti di
personale  amministrativo  e  tecnico a tempo determinato dell'I.U.O.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti si avra' la conferma in servizio.
    Il  vincitore  della  selezione  pubblica dovra' presentare o far
pervenire,  a pena di decadenza, all'Istituto universitario orientale
-  Ufficio personale e contenzioso del lavoro, via Melisurgo, 44/46 -
Napoli,  nel  termine  perentorio  di  30  giorni dalla comunicazione
dell'istituto i seguenti documenti:
      certificato di cittadinanza in carta semplice;
      dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attivita'
incompatibili con l'impegno richiesto;
      certificato  medico  in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale   o   ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o
equipollente,  dal  quale  risulti  che  il  candidato e' fisicamente
idoneo   all'   impiego   per   il   quale  ha  prodotto  istanza  di
partecipazione  ed  e'  esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto  accertamento  sierologico  ai  sensi dell'art. 7 della
legge   25   luglio  1956,  n. 837.  Il  certificato  deve  contenere
l'espressa  dichiarazione  che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati
di  cui  lo straniero vincitore e' cittadino dovranno essere conformi
alle  disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle
competenti autorita' consolari italiane.
    Alla  predetta  documentazione redatta in lingua straniera dovra'
essere  allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    Per   l'assunzione  in  servizio  il  candidato  puo'  rilasciare
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  (art. 1  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 403/1998) sottoscritte alla presenza
del   personale  addetto,  relative  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione  richiesti  dal  bando di concorso. Tali dichiarazioni
saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita'
penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
    Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive,  di  cui agli
articoli 2  e  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate
dai  cittadini  della  Comunita'  europea,  si  applicano  le  stesse
modalita' previste per i cittadini italiani.
    I  cittadini  extracomunitari,  residenti  in  Italia, secondo le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
    Nel  caso  in  cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel
paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia.
    Ai   soggetti   portatori   di  handicap  ai  sensi  della  legge
n. 104/1992,  saranno  applicate  le  disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
    L'amministrazione  si  riserva  a  suo insindacabile giudizio, di
sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.