Art. 9.

            Impegni contrattuali e trattamento economico

    La  prestazione  d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico
di   lingua  madre  consistera'  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste  nell'  art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  personale del comparto Universita' (1994/1997) ed in particolare
all'art. 6 del presente bando.
    L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto  previsto  dall'art. 51  del contratto collettivo nazionale di
lavoro (1994/1997). I compiti e la programmazione dell'orario saranno
stabiliti  dai responsabili della formazione linguistica in relazione
all'esigenze di apprendimento delle lingue straniere.
    L'eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di  lingua  madre  ad  altra  facolta' o la suddivisione dell'impegno
orario  contrattuale  fra  diverse  facolta'  saranno predisposte dal
Centro per la didattica linguistica.
    L'Istituto  procedera'  annualmente,  mediante  il  Centro per la
didattica   linguistica,  alla  verifica  dell'attivita'  svolta  dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua.
    Al   personale   assunto   e'  consentito,  previa  comunicazione
all'amministrazione,  l'esercizio  di altre prestazioni di lavoro che
non  arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio e non siano
incompatibili  con  le  attivita'  istituzionali dell'amministrazione
stessa.
    Al  collaboratore  ed esperto linguistico compete, in proporzione
all'impegno  orario  richiesto,  la  retribuzione oraria prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' l'eventuale
trattamento  integrativo  di  Ateneo in relazione alle valutazioni di
cui  all'  art. 51,  comma  5,  del contratto collettivo nazionale di
lavoro  e  l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle
vigenti disposizioni.
    Per   ogni   aspetto   non  disciplinato  dall'art. 51  contratto
collettivo  nazionale di lavoro 1994/1997, dagli articoli 52 e 19 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  1998/2001 e dal decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni nella legge
21 giugno  1995,  n. 236,  al personale di cui trattasi si applica il
trattamento      normativo      previsto     per     il     personale
tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale.