Art. 12. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 36, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Al contrattista si applicano le norme previste per il personale con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo, dalle leggi e contratti collettivi di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Il direttore: Scarda