Art. 5.


                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
direttore  dell'Istituto  ed e' composta da due esperti nelle materie
oggetto  della  selezione  e  dal  responsabile  del programma cui il
personale  da  assumere e' destinato oltre due supplenti. Le funzioni
di  segretario  sono svolte da un impiegato dell'ente appartenente al
profilo   non   inferiore   a  quello  di  collaboratore  (o  livello
equiparato).