Art. 9.


                         Restituzione titoli

    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata  ai  fini della selezione. La restituzione
viene  effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine,  l'Istituto  non  e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.