Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  d'analoga  natura,  e  la  sua  fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari, con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea, con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi  natura, derivanti dal rapporto d'impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   all'attivita'   della  borsa  stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
CNR,  settimo  livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale e' fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra, godono d'assicurazione a carico del CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.