Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal primo o dal quindicesimo del mese. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere in ogni modo debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, fornisca prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore competente del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione all'interessato, che ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.