Art. 9. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca, o tutore, ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente, salvo che il responsabile della ricerca o tutore, non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. Coloro che, una volta iniziata la ricerca e siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa, sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata. La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il decreto d'accertamento della somma da restituire.