Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero previamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi, anche in sovrannumero, ai corsi di dottorato di ricerca che riguardino la stessa area scientifico-disciplinare per la quale gli assegni stessi sono stati loro conferiti, previo il superamento delle prove di ammissione, e comunque in numero non superiore ai posti messi a concorso. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di effettivo svolgimento del concorso. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea.