Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguito in Italia o di analogo titolo accademico
conseguito   all'estero   previamente  riconosciuto  dalle  autorita'
accademiche,   anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione e mobilita'.
    Qualora  il  titolo  non  sia  gia'  stato riconosciuto, sara' il
collegio  dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca  per  il quale il
candidato  presenta  domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini  dell'ammissione  al  corso.  In  tal  caso i candidati dovranno
allegare  alla  domanda di concorso i documenti utili a consentire la
dichiarazione   di   equipollenza,   tradotti   e  legalizzati  dalle
competenti  rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita' italiane.
    I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi, anche in
sovrannumero,  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca che riguardino la
stessa  area scientifico-disciplinare per la quale gli assegni stessi
sono  stati  loro  conferiti,  previo  il  superamento delle prove di
ammissione,  e  comunque  in  numero  non  superiore ai posti messi a
concorso.
    Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  entro  la  data  di effettivo
svolgimento  del  concorso. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con  riserva"  ed  il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza,  il relativo certificato di laurea o autocertificazione di
laurea.