Art. 12. Borse di studio Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio messe a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca. A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito prima indicate. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipata con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al 50% della borsa stessa per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni. In questi casi non puo' essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della sospensione. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I dottorandi titolari di borse di studio non possono esercitare il commercio e l'industria, non possono svolgere attivita' professionale o di consulenza retribuita con enti pubblici e privati, non possono svolgere attivita' professionale o di consulenza retribuita con enti pubblici e privati. I dottorandi dipendenti di enti pubblici o privati devono essere posti in aspettativa senza assegni o istituti similari, per l'intera durata del corso.