Art. 12.

                           Borse di studio

    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio
messe  a  concorso,  e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo  l'ordine  della  graduatoria,  una  borsa  di  studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione sulla situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa di studio
e'  pari  a  L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
prima indicate.
    La  cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipata con
cadenza  mensile.  L'importo  della  borsa di studio e' aumentato per
l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero in misura pari al 50%
della borsa stessa per un periodo complessivo che non superi l'esatta
meta' della durata del corso.
    E'  prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio  militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia
se  la  sospensione e' di durata superiore a trenta giorni. In questi
casi  non  puo' essere erogata la borsa di studio per l'intera durata
della sospensione.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse   da   istituzioni   nazionali  o  internazionali  utili  ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca  dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un  corso  di  dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
    I  dottorandi  titolari di borse di studio non possono esercitare
il   commercio   e   l'industria,   non  possono  svolgere  attivita'
professionale o di consulenza retribuita con enti pubblici e privati,
non   possono   svolgere  attivita'  professionale  o  di  consulenza
retribuita  con  enti  pubblici e privati. I dottorandi dipendenti di
enti  pubblici  o  privati  devono  essere posti in aspettativa senza
assegni o istituti similari, per l'intera durata del corso.