Art. 14. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento d'ateneo in materia di dottorato di ricerca.