Art. 3.
    Ai  sensi  dell'art. 9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito  nella legge 21 giugno 1995, n.  236, eventuali istanze di
ricusazione  di  uno o piu' componenti della commissione giudicatrice
da  parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine
perentorio  di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Se la causa di
ricusazione   e'   sopravvenuta,   purche'  anteriore  alla  data  di
insediamento   della   commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua
insorgenza.  Il  rigetto  dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto  come  causa di successiva ricusazione. Le eventuali cause di
incompatibilita'  e  le  modifiche  dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente
della commissione giudicatrice.