Art. 11. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di graduatoria (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo). La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di L. 18.000.000. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, comprensivo del contributo previdenziale INPS a gestione separata e della quota annuale assicurativa a carico del percettore della borsa. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo della meta' della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Art. 12. Contributi per l'accesso e per la frequenza Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento annuale di una quota assicurativa per infortuni e responsabilita' civile. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati dovranno inoltre versare i seguenti contributi: Facolta' di medicina Dottorato Contributo di iscrizione e frequenza - - Biochimica e biologia molecolare L. 1.500.000; Embriologia medica L. 1.500.000; Fisiopatologia cardiovascolare L. 1.500.000; Medicina fisica e riabilitazione L. 1.700.000; Medicina prenatale L. 2.000.000; Metodologie in medicina prev. L. 1.500.000; Scienze endocrinologiche L. 1.500.000. Facolta' di ingegneria Ingegneria energia-ambiente L. 2.000.000; Ingegneria dei materiali L. 3.000.000; Ingegneria delle telecomunicaz. L. 2.000.000; Geoinformazione L. 1.500.000. Facolta' di lettere Agiografia L. 1.200.000; Antichità e tradizione classica L. 1.500.000; Filosofia L. 1.500.000. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali Astronomia L. 1.200.000. Facolta' di economia Banca e finanza L. 2.000.000; Economia delle istituzioni L. 6.000.000; Econ. e gestione delle aziende L. 2.000.000. Facolta' di giurisprudenza Sistema giuridico-romanistico L. 1.500.000. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi d'iscrizione e frequenza. Art. 13. Obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro sette giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso. I dottorandi titolari di borsa di studio hanno diritto alla borsa solo dopo aver effettuato trenta giorni di frequenza e/o attivita' di ricerca del dottorato.