Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
commissioni giudicatrici.
    In  presenza  di  una  o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette  borse  di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita   dalla   commissione   giudicatrice   secondo  l'ordine  di
graduatoria  (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza
di  due  borse  complessive,  di cui una dell'ateneo e una di un ente
esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno
e al secondo una borsa dell'ateneo).
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito annuo superiore all'importo di L. 18.000.000.
La  perdita  del  diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del
superamento  del  limite di reddito. L'importo annuale della borsa di
studio  e' di L. 20.450.000, comprensivo del contributo previdenziale
INPS  a gestione separata e della quota annuale assicurativa a carico
del percettore della borsa.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo della meta' della durata del corso di dottorato di ricerca.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.


             Contributi per l'accesso e per la frequenza

    Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento annuale di una quota
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile.
    I  dottorandi  non  titolari  di  borsa di studio e non esonerati
dovranno inoltre versare i seguenti contributi:

                          Facolta' di medicina


             Dottorato        Contributo di iscrizione e frequenza
                 -                               -
Biochimica e biologia molecolare                     L. 1.500.000;
Embriologia medica                                   L. 1.500.000;
Fisiopatologia cardiovascolare                       L. 1.500.000;
Medicina fisica e riabilitazione                     L. 1.700.000;
Medicina prenatale                                   L. 2.000.000;
Metodologie in medicina prev.                        L. 1.500.000;
Scienze endocrinologiche                             L. 1.500.000.

                       Facolta' di ingegneria


Ingegneria energia-ambiente                          L. 2.000.000;
Ingegneria dei materiali                             L. 3.000.000;
Ingegneria delle telecomunicaz.                      L. 2.000.000;
Geoinformazione                                      L. 1.500.000.

                         Facolta' di lettere


Agiografia                                           L. 1.200.000;
Antichità e tradizione classica                      L. 1.500.000;
Filosofia                                            L. 1.500.000.

         Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali


Astronomia                                           L. 1.200.000.

                          Facolta' di economia


Banca e finanza                                      L. 2.000.000;
Economia delle istituzioni                           L. 6.000.000;
Econ. e gestione delle aziende                       L. 2.000.000.

                     Facolta' di giurisprudenza


Sistema giuridico-romanistico                        L. 1.500.000.
    I  titolari  di  borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                              Art. 13.


                       Obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  attivita'  di  studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture  indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore  puo'  disporre  l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza  dalla  borsa  di  studio  dei  dottorandi  che  sospendano
l'attivita'  di  ricerca,  di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
    Il  collegio  dei  docenti  puo',  inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
    I  dottorandi  possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo  non  superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
    I  vincitori  dei  concorsi  di  dottorato hanno l'obbligo, entro
sette  giorni  dalla  presentazione  dei documenti di rito al settore
dottorati  dell'ateneo  di concordare con il coordinatore l'attivita'
di  studio  e  di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione
dal corso.
    I dottorandi titolari di borsa di studio hanno diritto alla borsa
solo dopo aver effettuato trenta giorni di frequenza e/o attivita' di
ricerca del dottorato.