Art. 15. Tutela della privacy L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.