Art. 15.

                        Tutela della privacy

    L'amministrazione   universitaria,   in  attuazione  della  legge
31 dicembre  1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si  impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per   fini   istituzionali   e  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali.