Art. 3.

                      Cittadini extracomunitari

    I cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le
prove  di esame, qualora non figurino tra gli assegnatari delle borse
di  studio,  sono  ammessi  al corso di dottorato in soprannumero. In
questo  caso sono tenuti al versamento dei contributi di iscrizione e
frequenza previsti per il dottorato di ricerca.