Art. 4. Domande di ammissione La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", redatta in carta libera, secondo il modello disponibile presso il settore dottorati dell'Ateneo - via Orazio Raimondo, 18, V piano, stanza n. 565, o prelevabile presso il sito internet www.uniroma2.it/dottorato/domanda.htm, dovra' pervenire al predetto settore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale con una delle seguenti modalita': 1) consegna al settore dottorati dell'ateneo (che rilascera' apposita ricevuta), sito al quinto piano, stanza 565, dell'edificio Romanina dell'ateneo, via Orazio Raimondo, 18, aperto con il seguente orario: esclusivamente nei giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 10 alle ore 12; 2) spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" - settore dottorati di ricerca - via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma. Sulla busta dovra' essere apposta la seguente dicitura "Domanda di partecipazione al concorso di dottorato di ricerca". I candidati in possesso di titolo accademico non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda un certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato. Ove il candidato intenda partecipare a piu' concorsi dovra' presentare altrettante domande. Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra' dichiarare con precisione, sotto la propria responsabilita': 1) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono, e-mail e recapito eletto agli effetti del concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano e l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; 2) la propria cittadinanza; 3) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta domanda; 4) la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza; 5) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; 6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso; 7) di autorizzare, ai sensi della legge n. 675/1996, l'amministrazione a trattare, per fini istituzionali, i propri dati personali, contenuti nella domanda di partecipazione. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i documenti indicati all'art. 2. I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' della eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Per i corsi di dottorato per i quali e' prevista la presentazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione comparattiva della commissione giudicatrice, i titoli e un elenco degli stessi. Non saranno presi in considerazione i titoli inviati separatamente dalla domanda di ammissione al concorso o spediti successivamente, nonche' i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza del concorso, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione. I titoli presentati e non richiesti entro trenta giorni dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituiti. I titoli dichiarati nella domanda di ammissione e non allegati non verranno presi in considerazione. I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni, possono essere presentati in originale o copia conforme all'originale anche con dichiarazioni sostitutive, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, mentre i cittadini extracomunitari non residenti in Italia non possono avvalersi di tali dichiarazioni sostitutive. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini appartenenti all'Unione europea possono allegare alla traduzione in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di domande di concorso e di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.