Art. 5.

                             Esclusioni

    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  o spedita oltre il
termine stabilito dal presente bando;
      b) la  cui  domanda  sia stata presentata o spedita prima della
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
      c) la cui domanda sia priva della firma del candidato.
    Ai  candidati  la  cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   data  comunicazione  dell'esclusione  del  concorso  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  ogni  momento,  fino  al
provvedimento  di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
    L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale
sara' data integrale comunicazione all'interessato.
    Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  rettore,  con  decreto  motivato,  dispone  la  decadenza da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al  concorso  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma.
    Sara'   inoltre  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.