Art. 5. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata o spedita oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia stata presentata o spedita prima della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale; c) la cui domanda sia priva della firma del candidato. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione del concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale sara' data integrale comunicazione all'interessato. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore, con decreto motivato, dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma. Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.