Art. 11.


                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e di
svolgere  le  attivita'  previste,  di  presentare  relazioni orali e
scritte  e  quant'altro  sia  dal collegio dei docenti richiesto e di
ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, nonche',
alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio  devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col collegio dei docenti.
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
collegio  dei  docenti,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
    I   dottorandi   con  borsa  di  studio,  possono  rinunziare  al
proseguimento  del  godimento  della  borsa di studio e proseguire la
loro  attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 13 del
regolamento  di  Ateneo,  emanato  con  decreto rettorale n. 2812 del
24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base  di  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e le ricerche
svolte   da   ciascun   dottorando,  delibera  l'ammissione  all'anno
successivo  o  propone  al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
    I  dottorandi  hanno  il  diritto  di chiedere la sospensione del
corso  per  un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di  recupero  del  tempo  perduto.  La sospensione superiore a trenta
giorni  comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per   lo   stesso  periodo.  Il  collegio  dei  docenti,  al  termine
dell'ultimo  anno  di  corso,  stabilisce  se i dottorandi, che hanno
usufruito  di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi, abbiano
recuperato   il   periodo  di  assenza  o  debbano  obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o di
diploma,  che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca.  La  collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri  per  il  bilancio  della  Seconda  Universita'  degli studi di
Napoli,  e  non  da'  luogo  a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle  Universita'  italiane.  Le  attivita'  didattiche  assegnate a
ciascun  dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore
per  anno accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente
del  collegio  dei  docenti  a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.
    Agli  ammessi  ai  corsi  di dottorato di ricerca che afferiscono
alle   cliniche   universitarie,   si   applicano   le   disposizioni
dell'art. 1,  comma  25,  della  legge n. 4 del 14 gennaio 1999. Tale
attivita'  assistenziale  deve  essere  approvata  dal  collegio  dei
docenti  e dal tutor, previo nulla osta della giunta del dipartimento
assistenziale   o   del   primario   del  servizio,  in  mancanza  di
dipartimento.  Essa  viene  svolta  senza oneri per il bilancio della
Seconda  Universita'  degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.