Art. 6.

        Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi

    Con  decreto  rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale  di  merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
    In  caso  di  parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
    Le  suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 16o
ciclo  -  saranno  affisse  il  15 gennaio 2001, all'albo dell'Ateneo
ubicato  presso:  a)  sede  rettorato  di  Napoli  -  Via S. Maria di
Costantinopoli,  16;  b)  sede rettorato di Caserta - Viale Beneduce,
10; c) piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri, Napoli, nonche' presso
l'ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia - Palazzo
Bideri,  Napoli.  Tale  affissione avra' valore di notifica ufficiale
agli interessati.
    Entro  e  non  oltre cinque giorni dalla data di affissione delle
suindicate  graduatorie  e  precisamente  entro il 19 gennaio 2001, i
candidati  utilmente  collocati  in  una  unica  graduatoria dovranno
rendere  dichiarazione  di  accettazione  dell'ammissione ai corsi di
dottorato  di  ricerca  presso  la Seconda Universita' degli studi di
Napoli  -  ufficio  affari generali, sito in Caserta, viale Beneduce,
10,  nei  giorni  dal  lunedi'  al venerdi' dalle ore 9 alle 12 e nei
giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,30 alle ore 16.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro e non
oltre  cinque  giorni  dalla  data  di  affissione  delle  suindicate
graduatorie e con le stesse modalita' di cui al precedente comma.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a domanda, fin dall'inizio, e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di   carriera   e  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza.

                               Art. 7.


                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
d'esame,  sono  ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato
di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione  ad  un  corso  di dottorato di ricerca possono
essere  ammessi  al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 9
del  regolamento  di  Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca,  emanato  con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nei  limiti  del numero
massimo  delle  unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di
formare.
    La  richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
    Le  richieste  saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente  all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei  docenti  del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.