Art. 10.

   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio

    I   vincitori   assunti   in   servizio   in   prova,   ai   fini
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno
invitati a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto, la documentazione di rito:
      a) certificato  comprovante  il godimento dei diritti politici,
attestante  il possesso del requisito anche alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione; i
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea devono
presentare  certificato di godimento dei diritti politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
      b) certificato   comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana  o  titolo  che  da'  luogo all'equiparazione, attestante il
possesso  del requisito anche alla data di scadenza del termine utile
per  la  presentazione  della domanda di partecipazione o certificato
comprovante  la  cittadinanza  di  uno  dei  Stati membri dell'Unione
europea;
      c) certificato   generale  del  casellario  giudiziale,  ovvero
certificato  equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino;  i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
      d) certificato dei carichi pendenti;
      e) originale  del  titolo di studio o copia autenticata di esso
ovvero  il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica
in sostituzione dell'originale;
      f) copia  integrale  dello  Stato  di  servizio  militare o del
foglio  matricolare  o  certificato  dell'esito  di leva nel caso che
l'aspirante  sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati
che  rientrano  nella  categoria di cui all'art. 2 del presente bando
dovranno   inoltre   presentare   documenti   comprovanti   la   loro
appartenenza alle categorie stesse;
      g) certificato  medico  rilasciato dalla unita' socio sanitaria
locale o da un medico militare o da un medico condotto dall'ufficiale
sanitario  attestante  la  sana  e robusta costituzione e l'idoneita'
fisica  e  psichica  all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da
qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare
se  l'imperfezione  stessa  menomi l'attitudine al servizio suddetto.
Nel  certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento  sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio
1956, n. 837, art. 7.
    I  candidati  invalidi  dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo  comma  della  legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la  natura  e  il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
essere  di  pregiudizio  alla  salute  ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al  personale  statale  di  ruolo  dovranno  presentare,  nel termine
sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo
di  studio  ed  il certificato medico e sono esonerati dal presentare
gli altri documenti di rito.
    Non  si  ammettono  riferimenti  a  documenti  presentati  per la
partecipazione ad altri concorsi.