Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' eventuale diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale appartenente all'ex quinta qualifica in servizio da almeno cinque anni senza demerito; b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1994; c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.