Art. 10.
    Entro   sessanta   giorni   dalla   scadenza   del   primo  anno,
l'assegnatario   della   borsa   dovra'   trasmettere   al  direttore
dell'Istituto una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
    Le stesse modalita' valgono per il secondo anno, qualora la borsa
di studio sia stata confermata.