Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi  od  assegnazioni  dell'Istituto centrale per la patologia
del libro (d'ora in poi, semplicemente Istituto).
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di missione pari a quello spettante ai dipendenti civili
dello Stato, settimo livello, a carico dell'Istituto.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive    modifiche,   presso   l'Istituto   nazionale   per   le
assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).
    Per  quanto  concerne  i  rischi  da  malattia,  il borsista deve
provvedere  ad  assicurarsi  a  sua  cura e sue spese, ai sensi della
legge   23 dicembre   1978,  n. 833,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   mediante  la  stipulazione  di  apposite  polizze  di
assicurazione.