Art. 5.
    I  candidati  sono  giudicati  da  una commissione presieduta dal
direttore  dell'Istituto  e  composta da due funzionari dell'Istituto
stesso.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia  stato  in via preliminare previsto dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun  rimborso  e' dovuto dall'Istituto ai candidati che sostengano
il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio, della relazione presentata dal candidato, valutando sia la
sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica,
sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso
propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai 21/30.
    Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente e dei componenti.