Art. 10. Presentazione dei documenti a seguito di nomina I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare, entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio, un'autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente di questa Universita') relativa a: data e luogo di nascita; possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; assenza di eventuali condanne penali e di eventuali carichi pendenti. In caso contrario, il vincitore dovra' autocertificare le condanne riportate e la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, nonche' i carichi pendenti. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti nello stato in cui sono cittadini e in quello italiano; possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla prova selettiva; posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori saranno soggetti, da parte dell'Universita', a idonei controlli circa la veridicita' degli stessi. I vincitori saranno, altresi', tenuti a produrre il certificato medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956, rilasciato dall'ufficio di medicina legale e del lavoro presso la U.L.S.S. di competenza o dal medico militare o da altra autorita' competente (nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovra' essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). Il certificato medico dovra' essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla lettera di richiesta. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, altresi', nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare.