Art. 12. Rinvio Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Teramo, 26 settembre 2000 Il rettore: Russi