Art. 12.

                               Rinvio

    Per  quanto  non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  nel  regolamento  di  esecuzione  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,
nonche'  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
      Teramo, 26 settembre 2000
                                                    Il rettore: Russi