Art. 8.

                        Titoli preferenziali

    I   concorrenti  che  abbiano  superato  la  prova  dovranno  far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui  hanno  sostenuto  la  prova,  i  documenti  in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a
parita' di merito, il possesso dei titoli indicati nell'art. 5, commi
4  e  5,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487,  e  successive modificazioni, dai quali risulti, altresi', il
possesso dei requisiti stessi alla data di scadenza del termine utile
per   la   presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  prova
selettiva.
    Quanto  sopra  anche  se tali dichiarazioni sono state rese nella
domanda di partecipazione alla prova selettiva.
    Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso e' comunque fatto obbligo al
candidato  di  fornire  espliciti riferimenti all'amministrazione nei
medesimi termini temporali di cui al precedente comma.