Art. 8. Titoli preferenziali I concorrenti che abbiano superato la prova dovranno far pervenire all'Universita' degli studi di Teramo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a parita' di merito, il possesso dei titoli indicati nell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, dai quali risulti, altresi', il possesso dei requisiti stessi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla prova selettiva. Quanto sopra anche se tali dichiarazioni sono state rese nella domanda di partecipazione alla prova selettiva. Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne sia gia' in possesso. In tale caso e' comunque fatto obbligo al candidato di fornire espliciti riferimenti all'amministrazione nei medesimi termini temporali di cui al precedente comma.