Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza  del  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
    Qualora  il  vincitore,  dopo l'inizio dell'attivita' di ricerca,
rinunci  alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui
all'art. 2  del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il
restante  periodo  al  successivo  idoneo in base alla disponibilita'
finanziaria  residua  e  alla  valutazione  scientifica  da parte del
direttore  dell'Istituto  circa  l'attribuzione  della  borsa  per un
periodo inferiore a quello inizialmente previsto.