Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dall'Istituto  al 1o dicembre 2000. La data di decorrenza della borsa
puo'  essere  rinviata  per  gravi motivi, debitamente documentati, a
giudizio insindacabile dell'Istituto.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile  della ricerca e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento  del  direttore  dell'Istituto dall'ulteriore
fruizione della borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.