Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dall'Istituto al 1o dicembre 2000. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata per gravi motivi, debitamente documentati, a giudizio insindacabile dell'Istituto. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore dell'Istituto dall'ulteriore fruizione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.