Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'Istituto centrale per la patologia del libro (d'ora in poi, semplicemente Istituto). All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti civili dello Stato, sesto livello, a carico dell'Istituto. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve provvedere ad assicurarsi a sua cura e sue spese, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipulazione di apposite polizze di assicurazione.